E’ stato stilato e presentato il documento con le proposte della
commissione consultiva sulle problematiche in materia di medicina difensiva e
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie,
istituita dal ministro il 26 marzo e che ha concluso i lavori lo scorso 30
luglio. Quattro gli ambiti su cui la commissione ha proposto d’intervenire:
Responsabilità civile, Responsabilità penale, Assicurazione e Rischio clinico.
Come annunciato dal Ministro le proposte della commissione marceranno in
parallelo al Ddl sulla Responsabilità professionale in lavorazione alla Camera
dei deputati e al Dpr con le Regole sui Fondi assicurativi.
Responsabilità civile del medico: Prescrizione scende a 5 anni e onere della
prova a carico del paziente.
La Commissione ministeriale propone di distinguere tra medico dipendente di una
struttura sanitaria e medico libero professionista. Per il medico dipendente di
una struttura sanitaria (ospedale o casa di cura, pubblica o privata) e per
quello convenzionato la responsabilità professionale sarà di natura
extracontrattuale, mentre per il medico libero professionista sarà di natura
contrattuale. Per i medici dipendenti e convenzionati l’azione risarcitoria si
prescriverà pertanto in 5 anni (non in 10) e l’onere della prova della colpa
graverà sul paziente. Attualmente la giurisprudenza della Cassazione
attribuisce al rapporto tra medico e paziente natura di rapporto contrattuale.
Ne consegue che il medico risponde nei confronti del paziente per inadempimento
contrattuale: la prescrizione dell’azione è quindi decennale ed opera la c.d.
inversione dell’onere della prova (non è il paziente che deve dimostrare la
colpa del medico, ma il medico che ha l’onere di provare in giudizio di aver
agito senza colpa).
Saranno poi introdotti limiti all’azione di
rivalsa da parte della struttura sul medico dipendente e nello stesso tempo si
rivedrà il rapporto tra l’azione di rivalsa stessa ed il giudizio erariale
della Corte dei conti, prevedendo che l’attivazione di quest’ultimo inibisca la
prosecuzione della prima.
