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venerdì 21 agosto 2015

Responsabilità medica e le proposte della Commissione del Ministero

E’ stato stilato e presentato il documento con le proposte della commissione consultiva sulle problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, istituita dal ministro il 26 marzo e che ha concluso i lavori lo scorso 30 luglio. Quattro gli ambiti su cui la commissione ha proposto d’intervenire: Responsabilità civile, Responsabilità penale, Assicurazione e Rischio clinico. Come annunciato dal Ministro le proposte della commissione marceranno in parallelo al Ddl sulla Responsabilità professionale in lavorazione alla Camera dei deputati e al Dpr con le Regole sui Fondi assicurativi.
Responsabilità civile del medico: Prescrizione scende a 5 anni e onere della prova a carico del paziente.
La Commissione ministeriale propone di distinguere tra medico dipendente di una struttura sanitaria e medico libero professionista. Per il medico dipendente di una struttura sanitaria (ospedale o casa di cura, pubblica o privata) e per quello convenzionato la responsabilità professionale sarà di natura extracontrattuale, mentre per il medico libero professionista sarà di natura contrattuale. Per i medici dipendenti e convenzionati l’azione risarcitoria si prescriverà pertanto in 5 anni (non in 10) e l’onere della prova della colpa graverà sul paziente. Attualmente la giurisprudenza della Cassazione attribuisce al rapporto tra medico e paziente natura di rapporto contrattuale. Ne consegue che il medico risponde nei confronti del paziente per inadempimento contrattuale: la prescrizione dell’azione è quindi decennale ed opera la c.d. inversione dell’onere della prova (non è il paziente che deve dimostrare la colpa del medico, ma il medico che ha l’onere di provare in giudizio di aver agito senza colpa).

Saranno poi introdotti limiti all’azione di rivalsa da parte della struttura sul medico dipendente e nello stesso tempo si rivedrà il rapporto tra l’azione di rivalsa stessa ed il giudizio erariale della Corte dei conti, prevedendo che l’attivazione di quest’ultimo inibisca la prosecuzione della prima.